Oggi quasi tutti, utenti del web e non, conoscono il significato della parola nome a dominio o più semplicemente dominio, molti conoscono la sua natura di segno distintivo, ma non tutti conoscono le sue origini.
Il nome a dominio nasce nei primi anni 80, per rendere più semplice e agevole la memorizzazione di una sequenza di numeri chiamata indirizzo IP.
Che cosa è un indirizzo IP?
E’ un insieme di caratteri numerici, generalmente composto da 4 byte, che servono ad identificare i nodi di una rete, un determinato dispositivo.
Il dominio è stato ideato proprio per ovviare alla difficoltà di memorizzare questa lunga sequenza di numeri traducendola semplicemente in parole, scelte all’occorrenza dal richiedente, che corrisponderanno a loro volta al nome del sito web.
Il dominio si compone da diversi livelli, esaminando il nostro dominio www.innovazionelegale.it:
innovazionelegale Second Level Domain
.it Top Level Domain
Il nome dominio di primo livello (Top Level Domain) sarebbe quello che comunemente chiamiamo estensione del sito, originariamente veniva utilizzato per identificare la provenienza geografica del sito o del suo titolare, oggi questa è una definizione non più allineata ai nostri tempi, proprio perchè si sono aggiunti tanti altri domini accanto ai primordiali domini di primo livello (.it, .com. eu.).
Il dominio di secondo livello (Second Level Domain) consiste nel vero e proprio nome di dominio es. innovazionelegale e solitamente serve ad associare quel determinato sito ad un’azienda, ad una persona fisica, ad un’associazione o ad un ente.
Il terzo è riconducibile al prefisso. www. sarebbe l’acronimo si World Wide Web.
Esiste una tutela per il Dominio?
Negli ultimi anni stiamo assistendo a profondi cambiamenti aziendali, con una esponenziale crescita della digitalizzazione delle imprese, e soprattutto della loro presenza in rete.
Questo fenomeno ha portato gli imprenditori, ormai di quasi tutti i settori, ad affermare la loro presenza sul web, cercando di “accaparrarsi” domini che coincidano con il proprio nome, col proprio marchio, col settore merceologico, ed il legislatore a sua volta ha ampliato la tutela dei domini estendendo anche a loro la disciplina dei segni distintivi, codificandola per la prima volta nel codice di proprietà industriale laddove prevede che “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che [ lett b] alla data del deposito della domanda, siano identici o simili a un segno gia’ noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attivita’ economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa dell’identità’ o somiglianza fra i segni e dell’identita’ o affinita’ fra l’attivita’ d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e’ registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo’ consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorieta’ di esso, o importi notorietà’ puramente locale, non toglie la novita’. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e’ di ostacolo alla registrazione;”
Proseguendo nella lettura del codice è previsto che non si possa utilizzare un nome a dominio o altro segno distintivo simile ad un marchio se questo ne determini un rischio di confusione per il pubblico.
Fatte queste brevi premesse appare chiaro che, ancor prima di scegliere il nome a dominio della propria azienda, è importante fare uno studio accurato per individuare un nome che non corrisponda ad un marchio esistente ( anche se appartentente ad un altro settore merceologico) poichè, indipendentemente dalle possibili violazioni che potrebbero contestarti, sarebbe più difficoltosa la sua ricerca sul web e quindi verrebbe meno la sua utilità e quella capacità distintiva che lo stesso legislatore ha deciso di attribuirgli prevedendola espressamente nel codice di proprietà industriale.