In linea di principio “a tutto ciò che si trova online, come già anticipato, si estendono e si applicano le norme del diritto d’autore “classico”, con taluni correttivi ed integrazioni.
Il d. lgs n.518 del 1992 ha esteso la normativa ai programmi per elaboratori “tutela del software” comprendendo anche la tutela per le banche dati, successivamente abbiamo assistito ad altri interventi, uno riguardante la responsabilità penale in riferimento alla violazione del copyright nel web e l’altro nel 2008 concernente il libero utilizzo delle opere in rete.
“Un elemento presente in Rete non può essere considerato soggetto al libero utilizzo”, qualunque opera deve essere considerata soggetta a diritto d’autore, salvo la sussistenza di elementi che inducano a pensare il contrario.
Non occorre neanche un’esplicita dicitura o il simbolo copyright “ ©”.
La classificazione delle opere coperte dal diritto d’autore è varia, esistono opere originali e derivate, o ancora collettive e le rielaborate, e la tutela è molto ampia.
Anche un sito web con carattere creativo rientra nel concetto di opera dell’ingegno e gode della tutela del diritto d’autore.
Quante volte ti è capitato di vedere una foto in Internet, e quante volte hai pensato di utilizzarla per il tuo blog di cucina, o per il tuo sito e-commerce…?
Non è possibile utilizzare incondizionatamente materiale presente in rete!
Analogo principio vale per le foto: ci sono le foto qualificabili come “opere” e quelle che si considerano “semplici fotografie” (per le quali la protezione “dipende necessariamente” dalla presenza di una serie di indicazioni che l’accompagnano) abbiamo ancora le riproduzione di un ritratto, per le quali esiste una tutela ad hoc.
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