La privacy è un diritto fondamentale riconosciuto dall’ordinamento giuridico di tutti i Paesi europei, di privacy se ne parla continuamente, ma nonostante tutto, un aspetto ancora nuovo e poco affrontato è quello della sua tutela post mortem.
Partiamo da una recentissima sentenza del Tribunale di Milano che ha dovuto argomentare una questione molto delicata: l’eredità digitale! Ancor più difficile da affrontare perché il caso riguarda una storia drammatica, un evento che ha distrutto la vita di un ragazzo e della sua famiglia.
Il ragazzo, come del resto tutti i ragazzi, sul proprio smartphone aveva contenuti digitali, e nonostante il telefono fosse andato distrutto insieme alla sua giovane vita, tutti i contenuti fortunatamente erano stati salvati in cloud. I genitori sperazosi di poter recuperare i dati, si sono rivolti alla Apple che si è opposta invocando la famigerata privacy!
Davanti ad un dolore così grande si può invocare la privacy?
Se è indiscussa l’importanza del diritto alla privacy, non è parimenti indiscussa l’importanza del diritto dei genitori di poter conservare i ricordi del proprio figlio?
I genitori del ragazzo, infatti, dopo il rifiuto del colosso Apple, si sono visti costretti ad adire Il Tribunale di Milano per richiedere in via cautelare d’urgenza di fornire i contenuti digitali dell’account del proprio figlio e per la prima volta un Tribunale italiano si è dovuto pronunciare su un caso di eredità digitale.
E’ stato determinante tra l’altro per i genitori, oltre al desiderio di poter custodire i ricordi del proprio figlio, la manifesta volontà di raccogliere le ricette che conservava il ragazzo nel suo cellulare, per portare avanti un “progetto dedicato alla sua memoria”, laddove lo stesso Codice della Privacy all’art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute) prevede che I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Ed è’ proprio in forza di tale principio che lo stesso Tribunale Milanese ha ritenuto che “il legame esistente tra genitori e figli e la volontà di realizzare un progetto, che possa tenerne viva la memoria, sono elementi che incarnano anche il perseguimento del legittimo interesse richiesto dal Regolamento generale europeo sulla privacy, al fine di per superare il diniego opposto da Apple per tutelare la sicurezza e la privacy dei propri clienti.